REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 SETTEMBRE 2009
SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO D'OZONO
Di seguito riporto alcuni punti essenziali del
Regolamento: Ai sensi del
regolamento (CE) 2037/2000 a partire dal 2010 non sarà più
possibile utilizzare idroclorofluorocarburi
(R22) vergini
per le attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature
di refrigerazione o condizionamento d’aria. Per ridurre al
minimo il rischio che idroclorofluorocarburi
(R22) vergini
vengano illecitamente utilizzati come materiali riciclati o
rigenerati, nelle operazioni di manutenzione o assistenza
dovrebbe essere utilizzato solo materiale rigenerato o
riciclato. La rivendita di idroclorofluorocarburi
riciclati dovrebbe essere vietata e gli idroclorofluorocarburi
riciclati dovrebbero essere impiegati solo quando recuperati
dall’apparecchiatura
e soltanto dall’impresa che ha effettuato o commissionato il
recupero. Per coerenza, tale deroga dovrebbe applicarsi anche
alle pompe di calore.
Articolo 3 - Definizioni:
Recupero,
la raccolta e il magazzinaggio di
sostanze controllate provenienti da prodotti e apparecchiature o
contenitori, effettuati nel corso delle operazioni di
manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento.
Riciclo,
la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa
effettuazione di un processo di pulitura di base.
Rigenerazione,
il ritrattamento delle sostanze
controllate recuperate allo scopo di ottenere il rendimento
equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del
suo uso previsto. Articolo
5 – Immissioni sul mercato di sostanze controllate
L’articolo 30 del regolamento CE 1005/2009 sostituisce il CE
2037/2000, in ogni caso all’articolo 5 il regolamento CE
1005/2009 riconferma gli stessi divieti di immissione nel
mercato di sostanze controllate del CE 2037/2000 tra le quali
R22 (Dal 1° gennaio 2010 al 31
dicembre 2014 sarà possibile utilizzare solo ed esclusivamente
R22 rigenerato o riciclato, dal 2015 vi sarà un divieto di
vendita totale). Articolo
11 – Produzioni, immissione sul mercato e uso di
idroclorofluorocarburi e immissione sul mercato di prodotti e
apparecchiature che contengono o dipendono da
idroclorofluorocarburi. Fino al
31 dicembre 2014 gli
idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per
la manutenzione o l’assistenza di apparecchiature di
refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore
esistenti purché siano stati recuperati da tali apparecchiature
e possono essere utilizzati soltanto dall’impresa che ha
effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o
dell’assistenza o per conto della quale e stato effettuato il
recupero nell’ambito della manutenzione.
Quando gli idroclorofluorocarburi
rigenerati o riciclati sono utilizzati per attività di
manutenzione o assistenza, sull’apparecchiatura di
refrigerazione e condizionamento d’aria e sulla pompa di calore
interessate e apposta un’etichetta nella quale e indicato il
tipo di sostanza, la quantità contenuta nell’apparecchiatura e
gli elementi dell’etichetta di cui all’allegato I del
regolamento (CE) n. 1272/2008 per sostanze o miscele
classificate come nocive
per lo strato di ozono.
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